I presidenti dei tre comitati civici che hanno aderito alla coalizione politica di ProgrammiAmo Pompei, in merito alla richiesta effettuata dal Soprintendente dell’area archeologica di Pompei che invita “ad evitare”, limitatamente alla sola piazza Bartolo Longo, il rilascio di occupazioni di suolo pubblico con “allestimenti di tavolini”, e che ha scosso molto l’opinioni pubblica, ha scritto una lettera al commissario prefettizio Donato Cafagna, rendendosi anche disponibili per un incontro. Il fine è quello di entrare più a fondo nella questione e capire qualcosa in più.
Ecco di seguito la lettera al commissario Cafagna estratta dal comunicato a cura della responsabile per la comunicazione del gruppo, Marianna Di Paolo:
I sottoscritti Presidenti dei Comitati civici di Pompei, a seguito di notizie di stampa, apprendevano di una richiesta effettuata dal Soprintendente dell’area archeologica di Pompei di “revoca” delle autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico nella piazza Bartolo Longo (n. 15997 del 4/10/2016 acquisita al prot. gen. del Comune n. 16553 del 13/10/2016). Da successivi approfondimenti, presso le attività commerciali interessate dal provvedimento si appurava che, in effetti, quella avanzata dalla Soprintendenza archeologica di Pompei non era una richiesta di “revoca” bensì una richiesta “ad evitare”, limitatamente alla sola Piazza Bartolo Longo, il rilascio di occupazioni di suolo pubblico con “allestimenti di tavolini”, richiamando impropriamente, a parere di chi scrive, l’art. 52 del D. Lgs. n. 42/04. Tale richiesta avanzata dalla Soprintendenza, oltre a rappresentare un’indebita ingerenza nell’azione amministrativa dell’ente Comune, è in palese contrasto con il vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di CC n. 16 del 24.03.2015 ed, inoltre, in evidente contrasto con lo stesso art. 52 del D. Lgs. n. 42/04. Quanto al primo rilievo, è appena il caso di evidenziare che la Città di Pompei, nel citato regolamento comunale all’art.7, ha stabilito il procedimento per il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e non fa cenno alcuno al D. Lgs. n. 42/04; inoltre, nei successivi articoli, prevede termini concisi (5 giorni) per l’espressione dei pareri da parte degli altri uffici; decorso tale termine, il parere si dà per acquisito positivamente (silenzio-assenso). In ogni caso, l’unica fonte normativa a cui il Comune di Pompei deve attenersi per il rilascio o il diniego delle richieste di occupazione di suolo pubblico, è il cennato regolamento e non altro. Con riferimento all’art. 52 del D. Lgs. n. 42/04 lo stesso è inapplicabile nell’ambito della Città di Pompei, perché difetta degli atti presupposti. Ed invero, l’art. 52 testualmente recita “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio. … 1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la ((regione e)) i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico”. Non risulta agli esponenti che, allo stato, vi siano atti deliberativi comunali che “individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio” né, tantomeno, “apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale” adottate dai “competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la ((regione)) e i Comuni ”. Alla luce di quanto innanzi, chiedono alla S. V. di voler intervenire presso gli Uffici comunali preposti, affinché avviino un procedimento di riesame, ai sensi e per gli effetti della legga n. 241/90, di tutte le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche avanzate con riferimento alla piazza Bartolo Longo da parte di commercianti interessati e diniegate o non ancora assentite in virtù della citata richiesta della soprintendenza archeologica di Pompei. Quanto innanzi, anche al fine di evitare contenziosi che potrebbero, per le ragioni dette, vedere il Comune di Pompei soccombente nei giudizi. Dichiarano la propria disponibilità ad un incontro sulla problematica innanzi evidenziata.