Quanto agli obiettivi del Gal, sono sicuramente volti allo sviluppo locale: dal miglioramento della qualità della vita alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, dal promuovere la concertazione tra imprenditori ed enti pubblici e privati (sul sito web ufficiale sono già disponibili le richieste di adesioni per Comuni e soggetti privati nonché l’avviso per manifestazioni di interesse), all’incentivare attività di formazione, informazione, orientamento e supporto». Tutto molto appetibile, ma ammesso che oggi si raggiunga in assise il numero legale per votare l’adesione al gruppo di azione locale «Vesuvio Verde» (sette comuni: San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Massa di Somma, Pollena Trocchia e, appunto, Sant’Anastasia), c’è un evidente problema: la relazione del funzionario responsabile Antonietta De Rosa, alla quale si aggiunge il parere negativo dei revisori dei conti del Comune di Sant’Anastasia. La relazione del funzionario responsabile del settore finanze e tributi, ha messo nero su bianco le perplessità in merito allo statuto predisposto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, evidenziando, tra le altre cose, che tutti gli oneri devono essere «a carico del finanziamento». Per evitare, evidentemente – come è facile immaginare – che un’opportunità di sviluppo si tramuti nell’ennesimo carrozzone politico e che i Comuni debbano far fronte a spese per gestione, incarichi professionali, costi della struttura e compensi agli organi consortili non è forse meglio, per gli stessi Enti, tutelarsi a dovere? Quindi cosa dice questo schema di statuto che andrà a rappresentare la base per il Gruppo di Azione Locale nell’ambito del programma di sviluppo rurale della Campania (PSR) 2014/2020? La priorità è innanzitutto quella di attuare il Piano di Sviluppo Locale e dovrebbe non avere scopo di lucro nonché durare fino al 2030, quando gli obiettivi saranno, auspicabilmente, raggiunti. Uno dei problemi inizia proprio qui giacché, essendo la costituzione del consorzio finalizzata all’accesso ai fondi comunitari per lo sviluppo rurale, il termine dovrebbe essere ragionevolmente fissato entro quello massimo di dieci anni previsto dal codice civile. Ma è solo una piccola nota rispetto alle modifiche che andrebbero apportate allo statuto: come quella in cui andrebbe aggiunto il riferimento alle prescrizioni contenute ne vigente codice degli appalti e soppressa la parte in cui si fa riferimento alle assunzioni di personale. Ancor di più, la funzionaria evidenzia la necessità che tutti gli oneri, ad eccezione della mera quota di partecipazione, siano a totale carico del finanziamento.