Omicidio stradale: reato finalmente riconosciuto per legge

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È stata approvata ieri dal Senato la legge che riguarda il reato di omicidio stradale.
Magra consolazione per tutte le persone che non hanno potuto avere giustizia in questi anni, ma forte segno di civiltà e di tutela per i cittadini.
L’omicidio stradale è dunque posto al pari dell’omicidio corposo, oltre a prevedere tre variabili specifiche per l’assegnazione della pena:
– Nel caso in cui l’omicidio avvenga a causa della violazione del codice della strada, la legge prevede dai 2 ai 7 anni di reclusione.
– Nel caso in cui il conducente fosse in stato di ebrezza (con un tasso alcolico che oscilla dallo 0.8 g/L a 1,5 g/L) e commetta una o più violazioni del codice della strada, è prevista la reclusione dai 5 ai 10 anni.
– Se infine il conducente è in stato di ebrezza grave (quindi oltre 1,5 g/L) o è sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la reclusione dagli 8 ai 12 anni.

La nuova legge introduce anche il reato di lesioni personali causate da incidenti stradali, che invece è gestito secondo questi criteri:
– È previsto da 1 anno e mezzo a 3 anni di carcere per lesioni gravi, se il tasso alcolico del conducente è compreso tra gli 0.8g/L e i 1,5 g/L o l’incidente è causato da manovre pericolose.
– In caso di lesioni gravi si rischia dai 3 ai 5 anni di reclusione.
– È prevista infine una pena che va da i 2 ai 4 anni in caso di lesioni gravissime, e dai 4 ai 7 anni se inoltre il conducente è ubriaco o drogato.

In caso di condanna o patteggiamento per lesioni stradali o omicidio stradale è prevista la revoca della patente di guida.
Infine si ha tra le aggravanti il mancato soccorso ( che prevede l’aumento di pena da uno a due terzi, e non potrà essere inferiore a 5 anni di reclusione per omicidio e 3 anni per lesioni), morte o lesione di più persone e guida senza patente o assicurazione.