continuo…Ma allora il pane a chi ma, soprattutto, a cosa serve? II parte

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Le avventure dei signori Info & Ius ed il decrypting jura

Un giorno i signori Info & Ius decisero di acquistare delle magliette di taglia XXL, di colore giallo, di cotone all’interno e lana all’esterno, con delle protezioni particolari per fare motocross.

Accadde però che….

– la taglia era sbagliata;

– il colore era diverso;

– la stoffa era tutta cotone;

– mancavano le protezioni.

Per questo motivo essi andarono dall’avvocato e chiesero spiegazioni.

L’avvocato rispose loro: “Ricordatevi, cari signori Info & Ius. senza denari, non si cantano messe”.

Essi andarono via mesti ma, memori di aver conosciuto l’Oracolo di Palinuro che si sarebbe accontentato del πέλανος, si rivolsero a questi il quale in modo criptico, disse loro:

chi tiene il pane non tiene i denti

chi tiene i denti non tiene il pane

purtroppo accade, sempre più spesso, che

chi tiene il pane e tiene i denti è celiaco.

 

Ma allora il pane a chi ma, soprattutto, a cosa serve?

 decrypting jura…

Quali sono i diritti del consumatore?

Innanzitutto, si può chiedere la riparazione o la sostituzione del posizione del bene a sua scelta meno che il rimedio richiesto non sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

In secondo luogo, ricorrendo determinate condizioni si può chiedere semplicemente una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

In altri termini, in presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha la possibilità, a propria discrezione, di ottenere la riparazione o la sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza aggravio di spese, a meno che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se non è possibile effettuare la sostituzione della riparazione, il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, ovviamente restituendo al venditore il prodotto difettoso.

Quanto si paga?

Dipende:  se il difetto si manifesta nei primi sei mesi o meno.

Nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto, la verifica dei difetti che si manifestano è sempre a carico del venditore, in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; dopo sei mesi, purché il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere preteso dal consumatore il rimborso del costo – preventivamente indicato e comunque ragionevole – che il venditore abbia sostenuto per la verifica.

A chi va fatta la richiesta?

Rivolgendosi direttamente al venditore del bene oppure al produttore, anche se diverso dal venditore.

Entro quanto tempo devono essere effettuate le riparazione o le sostituzioni?

Dipende. In genere esse devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta effettuata al centro di assistenza tecnica, tenendo conto della tipologia di prodotto e della natura del difetto.

Quale documento bisogna allegare alla denuncia di mancanza di conformità?

Di solito, la denuncia di mancanza di conformità la si effettua esibendo lo scontrino di acquisto.

Consiglio: conviene fare una fotocopia dello scontrino in quanto, di solito, utilizzandosi la carta termica, dopo un po’ di tempo diventa illeggibile.

E’ anche possibile fornire la prova dell’acquisto attraverso documenti diversi: il tagliando di un assegno uno scontrino del bancomat, la cedola di una carta di credito, se non addirittura un estratto conto bancario. In realtà, molto spesso tenendo conto anche dei limiti dell’utilizzo del contante, si usano strumenti di pagamento tracciabili, che rendono comoda la prova da fornire in tema di pagamento.

Se l’assistenza viene rifiutata, come ci si tutela?

Nel caso in cui l’assistenza venga rifiutata è sufficiente contattare l’Antitrust il cui recapito telefonico è il seguente: 800166661 oppure collegarsi al sito www.agcm.it utilizzando (si può anche scaricare) il modulo disponibile, nel menù a tendina ‘Consumatore’ ed inviarlo direttamente via internet in formato elettronico, oppure via fax al numero 0685821256, o via posta all’indirizzo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza Verdi, 6/a – 00198 Roma.

Qual è la differenza con la garanzia convenzionale?

Molti venditori e molti produttori hanno l’abitudine, inoltre, di offrire, pagamento delle garanzie convenzionale si faccia attenzione queste si aggiungono ma non si sostituiscono a quella legale:

conviene stipularle per i periodi aggiuntivi a quelli della garanzia legale.

Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, messe a disposizione dal produttore o dal rivenditore, infatti non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, in ordine alle quali possono avere invece differente estensione e/o durata. I produttori oppure venditori che offrano garanzie convenzionali hanno l’obbligo comunque di specificare che tali tipi di garanzie sono diverse  e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori, e non possono mai determinare una riduzione del periodo di due anni.

sperando di essere stati sufficientemente chiari,

il  vostro Oracolo di Palinuro

avvocato Pasquale Guidaimages (1)maglia-italia-ciclismo-20131